Regolamento generale
Scarica regolamentoREGOLAMENTO PER LA PESCA NEL BACINO 6 (anno 2024)
PERIMETRAZIONE DEL BACINO
Il Bacino di Pesca n° 6 comprende il Torrente Maè per tutto il suo corso, più un tratto di Fiume Piave che va dal confine nord del Comune di Ospitale di Cadore (località Rivalgo), al confine tra i comuni di Soverzene e Ponte nelle Alpi; più precisamente a circa 400m. a valle del ponte diga di Soverzene.
Comprende i seguenti comuni: Val di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoppè di Cadore. Le zone di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo bianco indicanti il Bacino di Pesca n° 6 mentre le zone di divieto di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo giallo.
La sede è presso la Pro Loco di Longarone, Piazza P. Gonzaga n° 1 – 32013 Longarone (BL) – Tel. 0437 770119
1. DOCUMENTI DI PESCA
Per esercitare la pesca nelle acque del Bacino di Pesca n° 6 è necessario essere muniti dei seguenti documenti:
- licenza di pesca;
- libretto annuale di associazione o permesso temporaneo rilasciato dal concessionario di Bacino.
a) E’ fatto obbligo al pescatore di eseguire sui permessi di pesca e libretto di associazione le seguenti annotazioni utilizzando una penna ad inchiostro nero indelebile:
- segnare la giornata di uscita prima di iniziare l’attività di pesca, con indicazione Mattina/Pomeriggio ove previsto;
- segnare la zona in cui si eserciti la pesca secondo la suddivisione effettuata dal Bacino n° 6;
- marcare i capi di salmonidi e/o timallidi catturati prima del relativo incarnieramento, solo dopo si potrà riprendere l’azione di pesca;
- segnare l’eventuale numero di altre specie catturate a conclusione dell’attività di pesca;
- effettuare le altre eventuali annotazioni previste dai concessionari.
b) E’ fatto obbligo al pescatore socio di restituire al Bacino di Pesca n° 6 il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 30 ottobre c.a., onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento della pesca, per la mancata restituzione.
c) E’ fatto obbligo al pescatore che abbia acquistato un permesso temporaneo o annuale, di restituirlo al Bacino di Pesca n° 6, Piazza P. Gonzaga n° 1, 32013 Longarone (BL), entro e non oltre il 30 ottobre c.a. onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento sulla pesca per la mancata restituzione del permesso, il permesso potrà anche essere restituito tramite posta inviando una raccomandata A.R., farà fede il timbro postale di invio.
2. MODI ED ATTREZZI DI PESCA
a) per l’esercizio della pesca è consentito l’uso di una sola canna, con o senza mulinello, ed armata di un solo amo, che può terminare con una o più punte (max 3 – detta anche ancoretta), fatta eccezione per l’uso di esche artificiali imitazioni di animali acquatici (Minnows) per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con una o più punte, inoltre può essere armata di moschiera o camolera, con un massimo di tre ami oppure può essere armata di coda di topo con due mosche artificiali;
b) nel lago di Pontesei e di Val Galina è consentito l’uso di due canne, con o senza mulinello, ciascuna armata con un solo amo terminante con una o più punte;
c) in tutto il corso del Fiume Piave (Escluse le zone No Kill e C&R dove vige un regolamento particolare) la pesca è consentita esclusivamente con l’uso di una sola canna, con o senza mulinello, ed armata di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, fatta eccezione per l’uso di esche artificiali tipo cucchiaino o imitazioni di animali acquatici (Minnows) per le quali è ammesso un solo amo terminante con una o più punte (max 3 – detta anche ancoretta) senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, mentre per le esche siliconiche (tipo Worm) è ammesso l’utilizzo di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; inoltre per le tecniche di pesca a mosca (coda di topo, tenkara e valsesiana) può essere armata di moschiera o camolera, con un massimo di due ami oppure può essere armata di coda di topo con due mosche artificiali, sempre senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
d) è fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di pesci sotto misura o non cestinabili, di tagliare la lenza senza strappare l’amo, qualora lo stesso sia innescato con esche naturali; d) l’uso del guadino, con diametro massimo o con lato massimo di cm. 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
e) è sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l’impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea;
f) è vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di mt. 20 sia a monte che a valle delle scale di monta dei pesci, la suddetta distanza non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo di pesca;
g) è sempre vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare e nelle zone di riposo biologico o di accrescimento;
h) per chi pratica la tecnica No Kill anche sulle acque libere al di fuori della zona di tutela della Marmorata: per le esche naturali obbligo di amo singolo senza ardiglione; per le esche artificiali obbligo di un solo amo, terminante con una o più punte (max 3 – detta anche ancoretta) senza ardiglione.
3. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA
- Salmonidi: dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- Persico reale: dal 1° aprile al 31 maggio;
- La pesca è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole (fa testo l’orario dell’osservatorio di Brera) ed è vietata nelle giornate di Martedì e Venerdì esclusi i festivi;
- Nelle zone “No Kill” e “Catch & Release” la pesca è consentita anche nei giorni di Martedì e Venerdì:
- Nelle zone “No Kill” e “Catch & Release” la pesca è consentita anche dal 01 al 31 ottobre: nel fiume Piave solo a mosca con coda di topo, nel torrente Mareson anche con esche artificiali.
4. LUNGHEZZE MINIME
- Trota marmorata – VIETATA in tutto il territorio del Bacino
- Trota ibrido (marmorata-fario) – VIETATA in tutto il territorio del Bacino
- Temolo – VIETATO in tutto il territorio del Bacino
- Salmerino alpino cm.25
- Trota fario cm.22
- Cavedano cm.25
- Persico reale cm.15
- Trota iridea nessuna miusura
- Luccio VIETATO in tutto il territorio del Bacino
- Trota di lago cm.35
- Scazzone, Barbo Canino, Barbo comune e Gambero di fiume – VIETATI in tutto il territorio del Bacino
N.B. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale.
5. QUANTITÀ’ DI CATTURE CONSENTITE
a) Ogni pescatore, per ciascuna giornata di pesca, potrà catturare 5 esemplari totali di salmonidi, non si può comunque superare i 5 kg. complessivi di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall’ultimo esemplare catturato.
b) Non è consentito il prelievo di esemplari di: Trota Marmorata, Ibrido (tra Marmorata e Fario) e Temolo, in tutto il territorio del Bacino.
c) Negli affluenti minori del Maè e del Piave prelievo consentito di massimo 3 capi giornalieri.
d) E’ consentito catturare massimo un salmerino alpino al giorno per un totale di 10 salmerini alpini a stagione.
e) Il prelievo massimo stagionale è di 150 capi di salmonidi.
6. USO DI ESCHE E PASTURE
a) È consentito l’uso di esche naturali ed artificiali.
b) È vietato pescare con la larva della mosca carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e le interiora di animali.
c) È vietato l’uso dello Scazzone come esca.
d) È vietato l’uso del pesciolino vivo o morto di qualsiasi specie su tutto il territorio del Bacino 6.
e) È vietato l’uso del pesciolino come esca in tutte le gare, agonistiche e non, disputate nel territorio del Bacino 6.
f) È vietato detenere e/o usare esche vive o morte di specie diverse da quelle consentite.
d) È vietata ogni forma di pasturazione.
7. DIVIETI ED OBBLIGHI
- È proibita la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
- È vietato esercitare la pesca nei corsi e nei bacini d’acqua in via di prosciugamento artificiale.
- È vietato l’uso di ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica o meccanica per l’individuazione delle specie ittiche.
- È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, i loro contenitori nonché qualsiasi materiale da pesca lungo le sponde dei corsi d’acqua e bacini lacustri.
- È vietato pescare nelle zone particolari di pesca (Catch & Release – No Kill), se non muniti di speciale permesso.
- È vietata la pesca professionale nelle acque del Bacino di Pesca n° 6.
8. GARE E RADUNI
a) Tutte le richieste pervenute per gare agonistiche e raduni devono essere autorizzate dal Comitato Direttivo di Bacino.
b) Il materiale ittico per gare e raduni deve pervenire da allevamenti approvati dal Direttivo del Bacino 6, altrimenti sarà negata l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
c) La società richiedente la gara o il raduno deve versare, prima della semina, la somma di 1,00€/concorrente quale contributo al ripopolamento del corso d’acqua.
9. VIGILANZA E CONTROLLI
a) Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza.
b) Ogni pescatore dovrà permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l’attività di pesca, nel caso di diniego l’agente accertatore segnalerà il fatto all’associazione concessionaria per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
c) Chi vede comportamenti scorretti da parte di pescatori impegnati nell’attività di pesca, o atti di bracconaggio o inquinamento atti a danneggiare la fauna o il territorio, può contattare i seguenti numeri: Guardie Forestali tel. 1515, Guardie Provinciali tel. 328 3904902, Guardie di Bacino tel. 349 6420430.
10. NORME FINALI
La richiesta e l’ottenimento del libretto o del permesso di pesca, comporta l’accettazione di tutte le norme in vigore (L.R. 19/98 e R.P. 4/12) oltre a quelle dettate dall’Associazione concessionaria.
a) Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della Provincia di Belluno.
b) La mancata ottemperanza alle disposizioni regolamento per l’esercizio della pesca in provincia di Belluno o dei provvedimenti di restrizione adottati dai singoli bacini di pesca, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 33 della Legge Regionale n.19 del 28/04/1998.
c) Ulteriori provvedimenti disciplinari potranno essere valutati dal Comitato Direttivo di Bacino e applicati al pescatore trasgressore.