Regolamento Catch & Release

REGOLAMENTO ZONA DI PESCA “CATCH & RELEASE” – 2024

 

La zona è situata nel fiume Piave, dal ponte di Davestra al Ponte Tubo della Gardona. La zona di pesca è contrassegnata da tabelle bianche indicanti il Bacino di Pesca e la zona particolare di pesca.

 

  1. La pesca è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole (fa testo l’orario dell’osservatorio di Brera).
  2. I permessi sono validi mezza giornata: dall’inizio dell’orario di pesca del mattino fino alle ore 12,00 oppure dalle ore 12,00 al termine dell’orario di pesca della giornata prescelta; i permessi devono essere utilizzati il giorno stesso del loro acquisto.
  3. Sono consentite le tecniche di pesca a mosca (coda di topo, tenkara e valsesiana) con l’utilizzo di una sola canna con lenza munita di massimo due mosche artificiali. Ciascuna mosca (secca o ninfa sommersa anche piombata) è corredata di un solo amo con dardo singolo privo di ardiglione, con divieto assoluto di utilizzo dello streamer o di altro tipo di esca.
  4.  L’amo usato deve essere senza ardiglione in modo da facilitare il rilascio del pescato.
  5. I pesci catturati devono essere “guadinati” ed immediatamente rilasciati con la massima cautela, ogni pescatore deve essere quindi munito di guadino.
  6. Il pesce allamato non deve essere portato all’asciutto bensì slamato nell’acqua con cautela e in modo celere evitando di toccare le branchie con le dita e fare pressione sugli opercoli, ventre o bottoni laterali.
  7. È vietato l’uso e la detenzione di esche naturali, la pasturazione, portare sul luogo di pesca qualsiasi tipo di contenitore escluso il guadino che deve essere usato solo per il recupero del pesce precedentemente allamato.
  8. All’interno della zona “Catch & Release” la pesca potrà essere esercitata soltanto da sei pescatori alla volta, tale numero verrà garantito dalla persona incaricata al rilascio dei permessi. Con espressa richiesta l’accesso alla zona “Catch & Release” è consentita tuttavia ad un numero superiore di pescatori purché facente parte di uno stesso gruppo, il sito di pesca spetta al primo occupante e comunque non si deve recare danno al pescatore vicino.
  9. Il presente permesso deve essere riconsegnato o eventualmente rispedito tramite posta ordinaria al Bacino di Pesca n° 6, Piazza P. Gonzaga n° 1, 32013 Longarone (BL), al termine del suo utilizzo o entro e non oltre il 30 ottobre C.A., la mancata restituzione comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per la mancata restituzione del permesso.
  10. La richiesta e l’ottenimento del presente permesso comporta l’accettazione di tutte le norme in vigore (L.R. 19/98 e R.P. 4/12) oltre a quelle dettate dall’associazione concessionaria.
  11. L’inosservanza del presente regolamento o del regolamento della pesca della Provincia di Belluno (L.R. 19/98 e R.P. 4/12) comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, inoltre il trasgressore non potrà più continuare l’azione di pesca all’interno della suddetta zona, ulteriori provvedimenti disciplinari potranno essere valutati dal Comitato Direttivo del Bacino di Pesca n° 6 e applicati al pescatore trasgressore.
  12. Chi notasse comportamenti scorretti da parte di altri pescatori impegnati nell’attività di pesca atti a danneggiare la fauna ittica o il territorio, potrà contattare i seguenti numeri: Guardie Forestali tel. 1515; Guardi Provinciali tel. 328 3904902; Guardie di Bacino 349 6420430.